I seggiolini anti-abbandono diventano obbligatori dal 7 novembre 2019, come muoversi?

Al contrario di quanto era stato ipotizzato, l’obbligo di dotarsi di un seggiolino anti-abbandono per i bambini in macchina è scattato il 7 novembre 2019 e non dalla fine di febbraio 2020. Un vero e proprio colpo di scena, deciso improvvisamente dal ministero dell’Interno e comunicato nella circolare 300/A/9434/19/109/12/3/4/1, diramata solo ieri, il 6 novembre.

Il ministero nella sua circolare non spiega il motivo per cui hanno deciso di applicare la legge 117/2018 senza contare la parte in cui si specificava che l’obbligo effettivo avrebbe avuto inizio solo 120 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto, un cuscinetto di tempo inizialmente pensato per dare alle aziende coinvolte il tempo necessario per adeguarsi alle norme e alle famiglie acquirenti la sicurezza che il prodotto che acquistano abbia le caratteristiche tecniche richieste.

Non sono solo le disposizioni operative del decreto ministeriale ad entrare in vigore dal 7 novembre 2019, ma – di conseguenza – «dalla stessa data sono applicabili le sanzioni», come scritto nella circolare. 

 

Cosa accade ora

A questo punto è quasi impossibile mettersi in regola nei tempi previsti: le aziende che si occupano di mettere in commercio i seggiolini anti-abbandono non sono pronte e non è detto che i prodotti già disponibili sul mercato siano conformi a quanto stabilito dal Dm. L’obbligo però è scattato e da questa mattina chi trasporta nel proprio veicolo un bambino sotto i quattro anni con un seggiolino non in regola, ovvero non munito del sistema antiabbandono (integrato o separato) può andare incontro ad una sanzione che prevede: 81 euro di multa; la decurtazione di 5 punti dalla patente e la sospensione della patente per un periodo che varia dai 15 giorni ai 60 (se viene colto a commettere la stessa infrazione una seconda volta).

È possibile che Vigili, Polizia di stato e Carabinieri avranno la mano morbida a riguardo, soprattutto i primi mesi, per permettere a tutti quanto meno di venire a conoscenza del nuovo obbligo imposto dal ministero dell’Interno. Inoltre non è facile per le forze dell’ordine verificare se un apparecchio è in regola con le disposizioni previste. In quel caso gli agenti possono richiedere e controllare la dichiarazione di conformità redatta dal costruttore dell’apparecchio. 

 

Come cautelarsi

La fretta però spingerà i genitori ad adeguarsi all’obbligo il prima possibile, andando incontro al rischio di comprare prodotti non conformi, che non solo non li mettono a riparo dalle sanzioni, ma possono anche non essere adatti alla sicurezza del bambino. 

Come fare allora? Il regolamento prevede che, per essere considerato valido, il dispositivo anti-abbandono debba attivarsi automaticamente, senza bisogno di azioni dirette del guidatore; che sia presente un segnale acustico che ne confermi l’attivazione quando viene messo il seggiolino in macchina e che in caso di abbandono il sistema si attivi e segnali al conducente attraverso l’uso di messaggi visivi e acustici oppure visivi e di vibrazione. Questi segnali devono essere facilmente percepibili dall’interno e dall’esterno del veicolo.

Quello che è fondamentale, se dovete acquistare un dispositivo anti-abbandono che sia integrato direttamente nel seggiolino o venduto a parte, è di chiedere al venditore la dichiarazione di conformità prima di acquistare. Di questa, che è sostanzialmente un’autocertificazione, si trova uno schema nell’allegato B del Dm. Se al confronto risultano simili, si può stare abbastanza tranquilli. Se invece il venditore si rifiuta di fornirla, meglio rinunciare e cercare altrove. 

 

Altri articoli di Daniele Cavalieri
Cortona (AR) con il B&B Casa Bellavista
Quale miglior modo di scoprire un territorio che attraverso le parole di...
Continua a leggere
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *